PROPOSTA DI LEGGE
Norme a tutela della salute per la regolamentazione del consumo, la produzione ed il commercio della cannabis e dei prodotti da essa derivati, per la prevenzione e la ricerca in materia di dipendenze
La proposta di legge è stata depositata alla Camera dall’On. Marisa Nicchi (AC 3229) e al Senato dal Sen. Luigi Manconi (AS 2007)
Relazione
Come noto, già nella XII e nella XIII legislatura più di cento deputati, appartenenti a schieramenti politici diversi, sottoscrissero la proposta di legge a prima firma dell’onorevole Franco Corleone per la legalizzazione della cannabis. La stessa proposta, con il medesimo testo e spirito non ideologico, fu presentata nuovamente nella XIV e XV legislatura dal senatore Della Seta. Sebbene nel nostro Paese il tema della legalizzazione dei derivati della cannabis abbia acquisito consensi sempre più vasti, dal 1995 ad oggi la possibilità di un confronto pragmatico ed equilibrato in Parlamento è stata resa vana dall’ostruzionismo manifestato dalle posizioni più faziose.
Ma la questione è oggetto di un interesse che varca i confini nazionali. Il dibattito sull’efficacia o meno del metodo proibizionista nella difesa della salute pubblica è stato affrontato a più riprese fin dal secolo scorso da numerose commissioni di studio in diverse parti del mondo. Si ricordino fra le altre la commissione Shafer, investita dal congresso americano, che già nel 1972 giungeva alla conclusione che i rischi dell’uso di cannabis fossero stati largamente sopravvalutati e segnalava la necessità di mitigare la proibizione; nonché, la commissione Baan, delegata dal governo olandese, le cui indicazioni diedero vita al sistema di tolleranza dell’uso di cannabis nei coffeeshop; per finire con l’imponente lavoro di revisione della letteratura scientifica portato avanti dalla Commissione Speciale del Senato Canadese, che nel suo rapporto del 2002 raccomandava la decriminalizzazione della cannabis (Cannabis: our position for a Canadian Public Policy, September 2002). Oltre a ciò, sono molte le voci autorevoli che ormai certificano il fallimento della war on drugs, come testimonia il documento “Droghe e Democrazia” della Commissione latino-americana, un organismo di esperti promosso dagli ex Presidenti Cardoso del Brasile, Gaviria della Colombia e Zedillo del Messico, i quali si esprimono chiaramente a favore di un nuovo paradigma nella politica delle droghe. Un altro organismo di indubbio prestigio è rappresentato dalla Global Commission on drug policy, presieduta dall’ex Segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan, che chiede un cambio di passo nelle politiche internazionali e una scelta a favore della regolamentazione della cannabis.
Nonostante siano sempre più numerosi i rapporti e le posizioni scientifiche ed istituzionali che convergono sul superamento – o almeno l’attenuazione – del criterio proibizionista, il carattere moderato delle proprietà farmacologiche della sostanza e delle culture d’uso e consumo di cannabis non è stato di per sé un elemento sufficiente a consentire la rielaborazione delle discipline legislative, in ragione principalmente di un ostacolo ideologico nella politica, sia a livello internazionale che nei singoli stati.
Allo stesso tempo, però, bisogna prendere atto che nella realtà concreta degli ultimi anni si assiste ad una inversione di rotta, con un cambiamento radicale di prospettiva. Non si può ignorare, infatti, la convocazione anticipata della sessione speciale dell’assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata alle politiche in materia di droghe (UNGASS), che con tre anni di anticipo si terrà nella primavera del 2016 e si troverà davanti un quadro internazionale molto diverso dai suoi ultimi appuntamenti. Dopo che il presidente boliviano Evo Morales ha rivendicato la legalizzazione dell’uso tradizionale di foglia di coca, nonostante la sua proibizione sia sancita dalle Convenzioni internazionali, il governo uruguayano ha legalizzato il consumo, la produzione e la circolazione dei derivati della cannabis. Negli Usa, attraverso un movimento di pronunciamento popolare tramite referendum, la metà degli Stati hanno ormai decriminalizzato l’uso terapeutico della canapa e ben cinque hanno regolamentato la produzione e la vendita ad uso ricreativo. In questo nuovo contesto politico, non sarà facile per gli oltranzisti riproporre sic et simpliciter il vecchio adagio proibizionista a scapito dei diritti e della centralità della persona che ne fa uso, nonché della salute pubblica.
Inoltre, in aggiunta ai costi umani e sociali della proibizione, non è da trascurare neanche il costo economico di una simile politica legislativa. Recenti contributi di economisti sostengono la maggiore efficacia degli strumenti fiscali per contenere il consumo di droghe, rispetto alla applicazione di una normativa proibizionista. In Italia, costituisce un esempio lampante il consumo di tabacchi e di alcolici che risulta contenuto grazie non solo al radicamento di una certa cultura che favorisce l’autoregolazione, ma anche in ragione dell’imposizione di una elevata tassazione. Uno studio del professor Marco Rossi dell’Università La Sapienza di Roma, stima le imposte che si potrebbero ricavare dalla vendita della cannabis in 5,5 miliardi l’anno.
Dunque, la presente proposta di legge nasce dall’esigenza di predisporre un sistema di regolamentazione del fenomeno connesso all’uso di stupefacenti al fine di tutelare la salute dei consumatori, fino ad ora esposta ai rischi di un mercato libero e senza controlli, qual è quello illegale. La proposta rivolge la disciplina regolamentare in particolare al mercato della cannabis e dei prodotti da essa derivati, estendendo invece le previsioni in materia di prevenzione e ricerca a tutti gli stupefacenti.
Il paradigma della proposta parte dalla premessa che lo strumento sanzionatorio, penalistico e amministrativo, sia insufficiente da solo a disciplinare il fenomeno, in quanto agisce nella sua fase finale e non fornisce risposte significative alle diverse esigenze che sono alla base del fenomeno stesso. Pertanto, l’obiettivo della proposta è di incidere in funzione preventiva, favorendo la promozione di meccanismi di riduzione dei rischi e di autoregolazione nel consumo di cannabis e la predisposizione di un sistema di regole cautelari che tutelino i beni giuridici fondamentali nella produzione e nel commercio. Analogamente, si è ritenuto che uno degli interventi cruciali fosse quello di dare concretezza alle previsioni in materia di prevenzione ed educazione contro le dipendenze del testo unico sugli stupefacenti, in gran parte inattuate.
L’ulteriore intento della proposta riguarda il progressivo cambiamento di approccio al fenomeno dell’uso di sostanze psicoattive. A tal fine, si è voluto dare impulso ad una nuova fase di ricerca nell’uso di sostanze e di sperimentazione di nuovi modelli operativi nel campo degli interventi sulle dipendenze.
1. Autoregolamentazione e controllo del consumo e della coltivazione di cannabis per uso domestico. Il consumo, ancorché di gruppo, la cessione gratuita e la coltivazione per fini personali di cannabis e dei prodotti derivati sono consentiti, ma sono posti limiti al consumo di cannabis nei luoghi pubblici (art. 6) ed è fatto divieto di propaganda pubblicitaria (art. 7). Sono inoltre previste delle aggregazioni in forma associata per la coltivazione domestica, al fine di favorire la socializzazione funzionale all’autoregolamentazione del consumo consapevole.
2. Regolamentazione dell’importazione, l’esportazione, coltivazione, produzione e distribuzione di cannabis per fini commerciali e regolamentazione della coltivazione in forma associata (Cannabis Social Clubs). La regolamentazione avviene attraverso la predisposizione di un sistema autorizzatorio e diversi obblighi a tutela della salute (art. 2 e 5).
3. Sanzioni. Nel nuovo sistema in cui il consumo e la circolazione di cannabis sono leciti, le sanzioni penali della legislazione speciale (art. 4) si riducono a quelle predisposte per la tutela del minore e della salute, in aggiunta a quelle già esistenti nel codice penale ed in quello stradale. La clausola di riserva di cui all’art. 3 ed il comma 3 dell’art. 4, dovrebbero consentire che le condotte di violazione dell’autorizzazione o di acquisto/vendita di prodotti non autorizzati rientrino nell’area di responsabilità penale solo qualora si inseriscano nell’ambito di un’organizzazione criminale o abbiano ad oggetto prodotti pericolosi per la salute; in caso contrario resterebbero illeciti amministrativi.
Le sanzioni amministrative (artt. 3 e 6), hanno da un lato la funzione di garantire il rispetto del sistema di regole e dall’altro, quello di offrire ai soggetti più deboli, come i minori (art. 4 comma 2), percorsi informativi e risocializzanti.
4. Prevenzione ed educazione. Il tentativo è quello di rafforzare le previsioni del testo unico del 1990 che allo stato attuale sembrano avere una scarsa applicazione pratica (art. 8). Attualmente, l’art. 104 prevede l’istituzione di un comitato tecnico che in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione sviluppi annualmente i programmi educativi idonei per la prevenzione delle dipendenze nelle scuole. Tuttavia, dal sito del Ministero non risulta alcuna nomina, né fra le attività educative proposte per le scuole sembra esserci un programma in corso in materia di stupefacenti. Inoltre, si tenta di valorizzare un metodo educativo che non si limiti alla prevenzione dal punto di vista culturale, ma che provi ad intervenire anche sui bisogni primari alla base del consumo di sostanze.
5. Agenzia Nazionale per la Regolamentazione delle Sostanze Psicoattive e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione. Si propone l’istituzione di un’autorità indipendente che si occupi della tutela della salute pubblica in relazione ai consumi di sostanze, della regolamentazione dell’offerta della droga, del monitoraggio dei fenomeni sociali ad esso connessi, della prevenzione, della promozione di interventi sociali e assistenziali a livello locale, della ricerca e sperimentazione, dell’applicazione delle sanzioni amministrative (art. 9, comma 1). Al suo interno dovrebbero operare anche le ONG interessate e le associazioni dei consumatori attraverso la costituzione di un Consiglio Nazionale con i rappresentanti dell’esecutivo, al fine di elaborare politiche nazionali rispondenti alle esigenze locali. L’Agenzia finanzia le proprie attività con i proventi derivanti dalle autorizzazioni, dalla tassazione e dalle sanzioni e mette a disposizione un fondo per interventi specifici di prevenzione in coordinamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 9, comma 4).
6. Ricerca e politiche sociali. L’ Agenzia Nazionale per la Regolamentazione delle Sostanze Psicoattive e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione ha anche la funzione di dare impulso e coordinare le attività di ricerca in campo sanitario e sociale, a livello nazionale ed europeo, e di promuovere nuove politiche presso il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali sulla base dell’attività di ricerca compiuta (art. 9, commi 1, 2 e 5).
7.Sperimentazione e ricerca. E’ affidato all’ Agenzia Nazionale per la Regolamentazione delle Sostanze Psicoattive e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione il compito di promuovere ambiti di ricerca particolarmente rilevanti per le scelte di politiche pubbliche; di promuovere e finanziare: la sperimentazione di programmi di prevenzione e riduzione dei rischi tesi a proteggere i consumatori dai rischi del mercato illegale; la diversificazione dei programmi terapeutici, attraverso la sperimentazione di trattamenti con sostanze illegali (come i trattamenti con eroina, sperimentati e ormai a regime in alcuni paesi europei).
L’articolo 1 della seguente proposta di legge stabilisce le condizioni generali attraverso cui si ritiene possibile attuare il passaggio da un impianto di tipo proibizionistico ad un impianto di tipo legale della distribuzione delle droghe cosiddette «leggere». Si ritiene adeguata allo scopo una norma che consenta sia l’uso personale che commerciale della cannabis e dai prodotti da essa derivati, in deroga alle previsioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Si è ritenuto, in particolare di accedere ad un regime autorizzativo nella vendita e nel commercio al fine di superare le perplessità che un regime di monopolio di Stato desta, sia in termini di principi – in ordine alle funzioni proprie dello Stato in questa delicata materia – sia con riguardo alla difficoltà pratica di mettere in opera una produzione statale di droghe «leggere». A tal fine, il comma 3 dell’articolo 1 rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica la disciplina delle autorizzazioni e dei controlli. D’altra parte, la soluzione proposta consente anche di accentuare le caratteristiche di una fase necessariamente di transizione e sperimentale, che deve vivere di una ulteriore sedimentazione di una cultura diffusa in ordine alla tolleranza del consumo di droghe «leggere ». Pertanto, l’articolo 10 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e sui suoi effetti, fissandone alcuni parametri di valutazione legati al consumo, alle sue caratteristiche, al rapporto tra consumo di droghe « leggere » e altre droghe, all’eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze in oggetto e agli accordi eventualmente conclusi in sede internazionale con i Paesi produttori di cannabis.
L’elaborazione di questa proposta è il frutto di un gruppo di lavoro promosso da La Società della Ragione.
Articolato
Art. 1
Uso personale e uso commerciale
1. In deroga a quanto previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la detenzione e l’uso personale, individuale o collettivo, di cannabis e di prodotti da essa derivati non è punibile in via penale o amministrativa, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge previste negli articoli seguenti.
2. In deroga al medesimo testo unico richiamato dal comma precedente, l’importazione, l’esportazione, la coltivazione, la produzione e la distribuzione di cannabis e di prodotti da essa derivati a fini di commercio, sono soggetti ad autorizzazione.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio e relativa la tassazione, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze; la disciplina regolamentare dovrà privilegiare la tutela della salute nella determinazione delle imposte ed indicare gli standard minimi di qualità per la produzione delle sostanze, con il fine di rendere agevole l’adesione da parte degli utenti al mercato legale. Con lo stesso decreto sono disciplinati la struttura, la composizione, i requisiti, la nomina, il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per la Regolamentazione delle Sostanze Psicoattive e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, di cui all’art. 9 ed altresì, è disciplinato il potere sanzionatorio dell’autorità amministrativa competente; contestualmente, si provvede alla razionalizzazione e semplificazione delle entità già presenti che svolgono funzioni nel campo medesimo. Con lo stesso decreto è altresì disciplinato un piano di riorganizzazione della rete dei servizi per le tossicodipendenze ed un programma di formazione degli operatori del settore secondo i principi della strategia di riduzione del danno; il coordinamento ed ogni eventuale onere sono a carico dell’Agenzia Nazionale per la Regolamentazione delle Sostanze Psicoattive e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, di cui all’art. 9.
Art. 2
Tutela della salute e dei minori
1. Sulle confezioni di cannabis e di prodotti da essa derivati destinate alla vendita al minuto deve essere specificato il livello di principio attivo (Thc e CDB) presente nella sostanza e l’avvertimento che il fumo produce effetti negativi per la salute. Ogni confezione deve avere un foglio illustrativo che specifichi il nome commerciale, la composizione e le proprietà della sostanza, le controindicazioni, le precauzioni d’uso, le interazioni con altre sostanze, la posologia, il sovradosaggio e gli effetti indesiderati.
2. E` vietata la vendita di cannabis e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.
Art. 3
Sanzioni amministrative a tutela della sicurezza nella circolazione delle sostanze
1. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all’art. 416 o 416 bis del codice penale, l’importazione, l’esportazione, la coltivazione, la produzione, la vendita e la cessione di cannabis e di prodotti da essa derivati a fini commerciali, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 1 oppure al di fuori dei limiti posti dall’autorizzazione medesima, sono soggette a sanzione da parte dell’autorità amministrativa competente ai sensi del comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all’art. 416 o 416 bis del codice penale, l’acquisto o la detenzione di cannabis e di prodotti da essa derivati, provenienti da un esercizio commerciale non autorizzato sono soggetti a sanzione da parte dell’autorità amministrativa competente ai sensi del comma 3, lett. d).
3. Le sanzioni amministrative sono:
a) La diffida;
b) L’adesione ad un percorso di prevenzione, informazione e/o riduzione dei rischi nell’ambito dei servizi sociosanitari facenti capo al SSN;
c) La confisca della sostanza;
d) La sanzione pecuniaria;
e) L’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
f) L’interdizione parziale o totale dall’esercizio dell’attività;
g) La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
h) La confisca parziale della struttura, degli strumenti o dei prodotti dell’attività.
Art. 4
Sanzioni penali a tutela del minore e della salute
1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis o di prodotti da essa derivati, vìola il divieto di cui all’articolo 2, comma 2, ovvero consente che nel suo locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 euro a 25.823 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all’art. 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, il minore di anni sedici che detiene cannabis e prodotti da essa derivati è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 3, comma 3, lett. b) e c).
3. Salvo quanto previsto dal codice penale, chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di cannabis o di prodotti da essa derivati, li somministra in specie, qualità, quantità o modalità tali da danneggiare la salute di chi le assume, o diverse da quelle dichiarate o pattuite, è punito con le stesse pene previste al comma 1.
Art. 5
Coltivazione per uso personale, di gruppo e associato
1. Sono ammesse la coltivazione di cannabis per uso personale e la cessione gratuita a terzi destinata al consumo personale, salvo che colui che coltiva o riceve la sostanza sia un minore di anni sedici.
2. Non è punibile chi, pur privo dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, coltiva in forma associata piante di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, destinate al consumo personale o di gruppo.
3. E’ ammessa la costituzione di gruppi di persone costituiti in forma libera per l’attività di coltivazione associata al fine della produzione di sostanze destinate all’esclusivo consumo personale dei medesimi. La domanda di costituzione di un gruppo autorizzato deve essere presentata presso la Camera di Commercio del comune ove esso ha sede, che istituirà un apposito registro di iscrizione e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e da almeno 5 soci fondatori. Il numero di piante coltivabili da ciascun gruppo autorizzato, gli standard minimi a tutela della salute e della trasparenza, tutti gli adempimenti organizzativi necessari e relativi verranno determinati con separata previsione regolamentare da emanarsi contestualmente alla presente norma. I gruppi non possono svolgere attività di lucro e non possono, comunque, avere oltre i 100 soci.
4. Ogni violazione è sanzionata dall’autorità amministrativa competente ai sensi dell’art. 3, comma 3.
5. Il minore di anni sedici che coltiva o riceve cannabis e prodotti da essa derivati è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 3, comma 3, lett. b) e c).
Art. 6
Consumo, sicurezza e tutela degli interessi pubblici
1. Il consumo di cannabis è permesso negli stessi luoghi in cui è permesso il fumo di tabacco.
2. Salvo quanto disposto dall’art. 187 del codice della strada, è vietato il consumo di cannabis alla guida di qualsiasi veicolo. Con separata previsione regolamentare, da emanarsi contestualmente alla presente norma, si procede alla revisione della disciplina relativa agli accertamenti di cui all’art. 187, commi 2, 2-bis e 3 del codice della strada al fine di tutelare la dignità della persona soggetta agli esami clinici e sanzionare esclusivamente i casi in cui lo stato psico-fisico del conducente sia effettivamente alterato al momento della guida del veicolo.
3. E’ vietato altresì il consumo di cannabis nei luoghi in cui si compie un servizio educativo o in cui si pratica sport, ovvero sul luogo di lavoro.
4. Ogni violazione è sanzionata dall’autorità amministrativa competente ai sensi dell’art. 3, comma 3.
Art. 7
Divieto di propaganda pubblicitaria
1. E` fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 euro a 25.823 euro.
2. Non costituiscono propaganda le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicità, che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 8
Educazione nelle scuole e tematiche di approfondimento
1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 104, 105 e 106 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sulla base delle indicazioni del comitato di cui all’articolo 104 comma 3 del medesimo testo unico, è obbligo dei dirigenti scolastici garantire l’attuazione delle attività di educazione alla salute fisica, psichica e sociale, in collaborazione con le autorità competenti.
Art. 9
Agenzia Nazionale per la Regolamentazione delle Sostanze Psicoattive e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione
1. E’ costituita l’Agenzia Nazionale per la Regolamentazione delle Sostanze Psicoattive e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, con le seguenti funzioni:
a) Regolamentazione del mercato della cannabis e dei prodotti da essa derivati, in coordinamento con l’Agenzia Italiana del Farmaco
b) Predisposizione delle norme di sicurezza da applicare nell’esercizio delle autorizzazioni concesse a fini commerciali e per la coltivazione in forma associata
c) Controllo sul rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia ed applicazione delle sanzioni amministrative
d) Registrazione delle associazioni dei consumatori e dei gruppi autorizzati per la coltivazione di cannabis
e) Promozione della ricerca sull’uso di tutte le sostanze psicoattive, in coordinamento con il Ministero della Salute ed il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
f) Promozione di interventi sociali e assistenziali a livello locale, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e le autorità locali competenti
g) Promozione di interventi informativi ed educativi, in coordinamento con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le autorità locali competenti
h) Promozione e finanziamento di programmi sperimentali per la prevenzione, la riduzione del danno e lo sviluppo di trattamenti innovativi, che abbiano ad oggetto tutte le sostanze psicoattive.
2. Nell’ Agenzia Nazionale per la Regolamentazione delle Sostanze Psicoattive e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione è costituito un Consiglio Nazionale in funzione consultiva e di monitoraggio a livello locale. Il Consiglio Nazionale è composto anche dai rappresentanti dell’esecutivo, degli enti locali, delle ONG interessate e delle associazioni dei consumatori; è convocato annualmente e non è remunerato. Il Consiglio Nazionale dispone del fondo di cui al comma 4 e presenta una relazione annuale sull’esito degli interventi attuati.
3. L’Agenzia Nazionale per la Regolamentazione delle Sostanze Psicoattive e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione finanzia le proprie attività con i proventi derivanti dalle autorizzazioni, le sanzioni e la tassazione di cui agli articoli precedenti, nonché quelli derivanti da immobili, contributi statali e privati la cui entità e provenienza è pubblicata sul sito dell’Agenzia medesima. Il 10% degli stessi proventi è destinato ad un Fondo Nazionale, istituito presso l’Agenzia medesima, messo a disposizione ogni anno per l’attuazione di interventi specifici di prevenzione e assistenza sociale nelle aree più a rischio sul territorio nazionale in coordinamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5. L’ Agenzia Nazionale per la Regolamentazione delle Sostanze Psicoattive e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione ha il compito di presentare una relazione annuale al Parlamento sulle proprie attività e sui risultati dell’attività di ricerca.
Art. 10
Relazione annuale e monitoraggio
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
a) all’andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis nelle singole regioni con particolare riguardo alle realtà metropolitane;
b) alle fasce di età dei consumatori;
c) al rapporto fra l’uso di cannabis e di suoi derivati e il consumo di alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis e di prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis e all’incidenza di essi sull’economia di tali Stati;
f) all’eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche.
Art. 11
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.12
1. La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.